
Il Tar Sicilia (sezione staccata di Catania), con la sentenza n. 122/2017 pubblicata il 20 gennaio, ha affermato che in sede di gara pubblica, ai fini del contenuto del contratto di avvalimento, si deve ritenere a tutt'oggi in vigore la previsione del comma 1 dell’art. 88 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 secondo cui il contratto di avvalimento “deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”. Ciò in quanto non sono ancora entrati in vigore i “pertinenti atti attuativi” - previsti dall’art. 217, comma 1, lett. u) n. 1, del nuovo Codice dei contratti - ai quali è subordinata la cedevolezza delle disposizioni del regolamento al previgente Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Il Tar Catania ha inoltre precisato che in sede di gara pubblica, ai fini del contenuto del contratto di avvalimento, occorre distinguere fra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo) e risorse, per le quali... [leggi tutto]