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Gare di appalto pubbliche e bandi di gara restrittivi

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4440/2015) conferma la legittimità di un bando di gara che fissa requisiti più rigorosi e/o restrittivi per la partecipazione alla procedura.

Il caso riguardava una gara comunale relativa all'affidamento della gestione di sanzioni amministrative (relative a contravventori residenti all'estero o a veicoli con targa estera).

Il bando richiedeva che i partecipanti avessero già svolto il servizio per più enti committenti e con una quota minima in ogni città.

Una società esclusa (che superava abbondantemente i parametri numerici globali ma non le quote minime per città) ha proposto ricorso: per la società ricorrente il bando violava le disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006) e i principi comunitari di concorrenza e proporzionalità.

Non la pensa così il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che le stazioni appaltanti possono fissare discrezionalmente requisiti di partecipazione più rigorosi rispetto alla normativa in materia, esercitando il potere-dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e congrue per perseguire l'interesse pubblico.

Per i giudici, l'illegittimità di un bando con requisiti più rigorosi e restrittivi si ha solo quando vengono posti adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondenti a finalità di interesse pubblico.

Un piccolo inciso: è evidente che la fissazione di requisiti restrittivi (non per adempimenti, né in relazione alle garanzie da prestare, ma in termini di "precedenti esperienze"), specialmente ove siano particolarmente stringenti e riflettano situazioni soggettive determinate e già affidatarie del servizio, non è certamente un segno di apertura alla concorrenza, ma anzi assume proprio la funzione di "barriera" nei confronti dei potenziali nuovi soggetti e non fa altro che cristallizzare i rapporti in modo perpetuo attraverso bandi di gara potenzialmente solo formali.

La decisione del Consiglio di Stato, sotto questo profilo, è quindi opinabile, specialmente in ordine al requisito delle precedenti esperienze.

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