Con la sentenza (sent. 2106 del 19 maggio 2016), il Consiglio di Stato fa il punto della situazione circa la portata del cosiddetto “soccorso istruttorio” che obbliga le Stazioni appaltanti, prima di procedere all’esclusione dell’operatore economico partecipante alle gare pubbliche per carenza documentali, a richiedere integrazioni alla documentazione da questi prodotta nel procedimento.
Se da un lato il Consiglio di Stato amplia tale dovere, spingendolo fino a farlo operare anche nell’ipotesi di “mancanza assoluta delle dichiarazioni” (in passato, parte della Giurisprudenza aveva escluso questa eventualità, poiché il concetto di integrazione implica comunque un principio di produzione), dall’altro, però, lo restringe ritenendo che tale dovere non ricorra allorché l’operatore economico abbia dichiarato, ad esempio, l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 d. lgs. 163/2006.
Per i Giudizi di Palazzo Spada la dichiarazione generica di insussistenza delle cause di esclusione non è sussumile [leggi tutto]