Dal primo aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto novità di non poco conto.
Importanti, in tal senso, sono il ramo degli incentivi tecnici, che hanno subito variazioni. Innanzitutto, le risorse si estendono alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto.
Le attività che possono essere remunerate sono raggruppate in un elenco cospicuo che annovera: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto; redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell’esecuzione; collaboratori del direttore dell’esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico.
Sono le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a stabilire i criteri di riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
Altre importanti novità riguardano la scelta di ritenere incentivabili sia le attività relative ai lavori pubblici sia quelle relative a forniture e servizi a condizione, però, che sia stato istituito il direttore dell’esecuzione.