
Con i moduli unificati, attraverso l'accordo "Italia Semplice", si uniforma a livello nazionale la semplificazione dei modelli di presentazione per la Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) e Permesso di Costruire (PdC).
La SCIA che ha sostituito la DIA (denuncia di inizio attività) consente l’inizio immediato dell’attività e senza la necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della DIA che prevedeva il decorso del termine di 30 giorni prima di poter avviare l’attività;
Il permesso di costruire (il PdC) è un provvedimento amministrativo che ha sostituito la Concessione edilizia viene rilasciato e richiesto dalla stessa autorità comunale, che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria.
L'innovazione è finalizzata al miglioramento dell’informatizzazione delle procedure edilizie, una maggiore trasparenza per cittadini e imprese per i lavori edilizi da avviare con tali provvedimenti, evitare alle imprese di imbattersi in diversi modelli per ogni Comune, potendo così operare con regole uniformi sul territorio nazionale, vengono ridotti da 120 a 60 giorni i termini del rilascio del permesso di costruire nei Comuni con più di 100 mila abitanti, mentre il termine doppio resta solo in caso di complessità segnalate dal responsabile del procedimento.
L'accordo Italia Semplice, prevede che le Regioni, ove necessario, adeguino i moduli unificati alle specifiche normative regionali di settore, limitatamente ai quadri e alle informazioni individuati come variabili, mentre i Comuni devono adeguare la propria modulistica sulla base dei nuovi modelli unificati.
Inoltre si prevede la riduzione da 120 a 60 giorni per il termine del rilascio del permesso di costruire nei Comuni con più di 100 mila abitanti, mentre il termine doppio resta solo in caso di complessità segnalate dal responsabile del procedimento.
Ciò che resta invariato è l’iter applicativo dei due provvedimenti:
presentazione della SCIA all’Amministrazione, ed esame della segnalazione da parte dell’Amministrazione competente che dà il consenso all’intervento se sono presenti tutti i requisiti e non esista nessun divieto di prosecuzione dell'attività.
Per il Permesso di costruire, invece, si inoltra il permesso all’autorità comunale corredata da un progetto (redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione) che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici.
I termini di inizio ed ultimazione dei lavori sono indicati nello stesso e, generalmente, l’inizio deve avvenire entro un anno dal rilascio del permesso e la costruzione deve essere completata entro tre anni dall’inizio dei lavori.