Una delle modifiche innestate nella Linea Guida definitiva, ovvie ma di rilievo, riguarda la questione dell’onere motivazionale. Come noto, una delle particolarità del codice degli appalti – sempre l’articolo 36 – è che viene ammesso l’affidamento diretto ma con una motivazione adeguata.
L’aspetto istruttorio particolare insiste nel fatto, evidentemente, che si è in presenza di una sorta di ossimoro rendendo sostanzialmente impossibile l’affidamento diretto.
Sul punto è costretta a tornare l’ANAC nella LG definitiva soprattutto per il rilievo (anche) espresso dal Consiglio di Stato sul richiamo al regolamento delle acquisizione in economia quale atto in grado di stemperare l’obbligo motivazionale.
Sul punto, la LG definitiva, ribadito che “l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”, in ordine agli affidamenti di modico valore, non riporta più il richiamo al regolamento delle acquisizioni in economia.