Nuove indirizzi sul Superbonus 110% nella circolare n.13/E dell’Agenzia delle entrate dello scorso 13 giugno 2023.
La circolare punta i riflettori su quanto già disposto dal decreto Aiuti quater, cioè Superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% nel 2023 relativamente a interventi di varia natura, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività̀ d’impresa, arti e professioni, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Lo stesso disposto vale per le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e per le organizzazioni di volontariato (Odv), ma anche per le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono escluse le persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.
Resta ferma, per i medesimi soggetti, l’applicazione della detrazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con aliquota al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
La legge di Bilancio 2023, però, stabilisce che le modifiche finora delineate non si applicano a quattro tipologie di interventi:
- interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022);
- effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Tra le condizioni necessarie per applicare le deroghe richiamate nei punti 1, 2 e 3 occorre richiede la presentazione di una CILA.
Nel decreto Rilancio, infatti, si ritiene che, a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consente al contribuente di accedere alle stesse deroghe.
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