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Il regolamento per l’attività consultiva dell’Anac in materia di appalti pubblici

Con un comunicato dello scorso febbraio il Presidente Cantone ha dettato le regole per l’esercizio della funzione consultiva da parte dell’ANAC, rendendo noto che i quesiti da sottoporre all’Autorità devono essere formulati dall’organo di vertice delle stazioni appaltanti o dei soggetti aggiudicatori, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti privati deputati a esprimere all’esterno la volontà degli stessi.

A titolo esemplificativo, l’istanza del Ministero deve essere sottoscritta dal Ministro, o dal Segretario generale, o dal Direttore generale del dipartimento, mentre per gli Enti territoriali sono legittimati a formulare quesiti i seguenti soggetti: Presidente della Giunta regionale o provinciale e Assessori, Sindaco e Assessori, Segretario provinciale, Segretario comunale, Segretario generale e direttore Generale.

È bene sapere, dunque, che gli organi di vertice degli Enti, indipendentemente dalla loro appartenenza all’area tecnica o politico-istituzionale, possono interpellare l’ANAC per ottenere pareri non vincolanti relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando ipotesi di soluzione al riguardo.

L’esercizio di una siffatta attività consultiva si ricollega al fatto che l’Autorità nazionale anticorruzione ha assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo che l’art. 19, comma 1, del Dl 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014, ha disposto la soppressione dell’AVCP.

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http://www.leggioggi.it/2015/05/15/regolamento-ad-hoc-per-lattivita-cons...

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