A seguito dell’art. 4 D.L. n 34/2014 quando la stazione appaltante effettua l’interrogazione delle banche dati dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, e da queste emerge un esito di irregolarità contributiva, gli enti previdenziali avviano il procedimento di regolarizzazione, concedendo all’impresa un termine non superiore a quindici giorni per versare quanto dovuto.
In caso di regolarizzazione, il sistema informatico genera il documento di regolarità contributiva, utilizzabile ai fini della gara. Qualora invece il termine decorra inutilmente, il risultato negativo della verifica è comunicato alla stazione appaltante che ha effettuato l'interrogazione, e l’irregolarità contributiva si deve considerare come definitivamente accertata ai sensi dell’art. 38, comma 1-i, del D.Lgs. 163/2006... [leggi tutto]