Aumentano gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, soprattutto nel campo edile, a seguito della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Lavoro, che diventa legge, a tutti gli effetti.
Se da una parte mette, dall’altra leva: secondo la nuova normativa vigente, vengono meno, da adesso in poi, gli obblighi di trasparenza dei contratti di lavoro. Ma scopriamo tutti i dettagli, facendo focus soprattutto in seno al settore delle costruzioni.
Oltre a un costante monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa, è prevista l’estensione anche ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e sicurezza previste dal titolo IV del Testo unico per i cantieri temporanei e mobili.
Per quanto riguarda le attività di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, devono svolgersi esclusivamente in presenza e con cadenza biennale, garanzia di continuità.
Il personale, inoltra, dovrà essere “addestrato” a utilizzare correttamente di strumenti di lavoro, con tanto di prove tecniche.
Il medico competetene sarà nominato anche in fase di valutazione dei rischi, e non solo quando presenti e, dunque, necessari di sorveglianza sanitaria.
Sarà, infine, compito della conferenza Stato Regioni - organo adesso sorvegliante - individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.
Pene pecuniarie per chi non si adegua: sono previsti, infatti, l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per chi viola le nuove disposizioni di legge.
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