L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.39/E, fornisce alcuni chiarimenti sul trattamento ai fini Iva applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.
È opportuno ricordare che il decreto Sostegni bis ha previsto l'istituzione di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, volto alla loro compensazione in caso di insufficienza delle risorse a disposizione dei soggetti che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, a esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
Con il decreto ministeriale del 30 settembre 2021, n. 371, sono state individuate, inoltre, le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo, come previsto dalla norma, la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
Secondo il contribuente che interpella l’Agenzia delle Entrate, il decreto Ssotegni bis non ha reintrodotto l'istituto della "revisione prezzi", la cui funzione era quella di mantenere l'equilibrio tramite l'adeguamento dei prezzi posti a base del contratto.
In particolare, la compensazione, a parere dell'Istante, non costituisce un riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all'appaltatore nell'eventualità che intervengano le condizioni indicate dalla norma.
Pertanto, intendendosi la compensazione una sorta di indennizzo, ovvero quale "contributo perequativo", l'importo attestato dal direttore dei lavori e ammesso a compensazione dovrebbe essere escluso dall'IVA.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Con circolare 22 novembre 2013, n. 34/E - relativa al trattamento IVA applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche - è stato precisato che, conformemente alle disposizioni comunitarie, un contributo assume rilevanza ai fini dell'IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
In sostanza, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene ceduto.
Viceversa, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo (beneficiario) non risulta obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione.
Secondo quanto rappresentato nell'istanza e alla luce delle norme e della prassi richiamata nella risoluzione dell’Ade, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l'adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l'insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo.
Tenuto conto, quindi, di un quadro giuridico di riferimento abbastanza corposo, l’Ade ritiene che l'erogazione delle somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti delle stazioni appaltanti, in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore.
In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto.
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