
La direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici abroga la precedente direttiva 2004/18/CE è costituita da 94 articoli e da 15 allegati, con l'ultimo allegato che contiene i raffronti tra la nuova norma e la precedente direttiva, la 2014/24/UE stabilisce nuove norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni pubbliche aggiudicatrici relativamente ad opere pubbliche e ai concorsi di progettazione.
Le norme di recepimento della direttiva prevedono due anni di tempo massimo per gli stati membri a partire dal 26 febbraio 2014 per adeguarsi.
La direttiva 24/2014 interviene sulle norme relative alla procedure per gli appalti pubblici indetti da amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione con valore superiore alle nuove soglie:
-) 5.186.000,00 euro per appalti di lavori pubblici;
-) 134.000,00 euro per appalti pubblici di forniture, servizi e concorsi di progettazione aggiudicati da autorità governative centrali;
-) 207.000,00 euro per appalti pubblici di forniture, servizi e concorsi di progettazione aggiudicati da autorità governative sub-centrali;
-) 750.000,00 euro per appalti di servizi sociali e altri specificati nell’allegato XIV;
La direttiva 24/2014 non interviene sulle norme relative all'esecuzione dei lavori.
Gli obiettivi che la direttiva si pone vertono sulla semplificazione e maggiore flessibilità delle procedure d’appalto attraverso il sempre maggior ricorso all’autocertificazione con una ulteriore revisione delle procedure con la finalità di eliminare le molte situazioni di superflua complessità procedurale; promozione delle procedure di appalto informatizzate per il miglioramento dei livelli di efficienza, aumento dei risparmi e riduzione dei tempi di espletamento;miglioramento delle condizioni di accesso al mercato delle piccole e medie imprese; maggiore vigilanza sulla correttezza delle procedure con l’introduzione di più efficaci norme sui conflitti di interesse e sui comportamenti illeciti.
Con l’articolo 40 della nuova direttiva 24/2014 – Consultazioni preliminari di mercato – ritorna, di fatto, la possibilità per le stazioni appaltanti, di dare corso a quanto precedentemente previsto dal dialogo tecnico (non recepito nell'ordinamento italiano dalla precedente direttiva) e sembra difficile, a questo punto che il legislatore italiano – in un quadro di richiesta di semplificazione delle procedure e della trasparenza – possa esimersi dal recepire tali istituto nelle nuove norme in preparazione nelle quali dovranno, comunque, trovare recepimento i molti articoli relativi proprio alla semplificazione e trasparenza delle procedure.
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