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Documento di gara unico europeo: pubblicato il modello di formulario

Nell’attesa del recepimento nell’ordinamento italiano delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici, il cui termine massimo è fissato per il 18 aprile 2016, la Commissione europea ha emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 Gennaio 2016, prevedento il modello di formulario per il documento di gara unico europeo.

Il DGUE consiste in un’autodichiarazione aggiornata, come prova documentale preliminare, da presentare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, con le quali si conferma che l’operatore economico non si trova in una delle cause ostative alla partecipazione alla gara.

Questo documento, permetterà di evitare inutili oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e superare indicazioni eventualmente contraddittorie previste nei documenti di gara.

Si tratta di uno degli strumenti previsti dal legislatore europeo al fine di introdurre un’ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici, sostituendo le variegate e differenti autocertificazioni nazionali con un modello di formulario utilizzato a livello europeo.

Il documento di gara unico europeo (DGUE), inoltre, contribuirebbe anche alla riduzione degli oneri amministrativi, uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, come salvaguardia anche delle piccole e medie imprese.

Sull’efficacia del regolamento, l’articolo 1 stabilisce che dovrà necessariamente utilizzarsi il predisposto formulario a partire dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE (e quindi, al massimo, a decorrere dal 18 aprile 2016).
Il nuovo documento è suddiviso in :
– Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
– Parte II. Informazioni sull’operatore economico;
– Parte III. Criteri di esclusione;
– Parte IV. Criteri di selezione;
– Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati;
– Parte VI. Dichiarazioni finali.

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